Qualità del progetto, continuità dei servizi, accessibilità e sostenibilità economica: la bozza del bando tipo delinea una selezione nella quale le promesse dell’offerta devono diventare impegni verificabili. Tra i criteri compaiono anche UNI 11911, UNI ISO 13009 e UNI/PdR 125. Ecco come leggere il documento e quali elementi preparare.
Il documento analizzato è una bozza. Questa lettura si basa sul PDF di 36 pagine acquisito dalla redazione il 4 ottobre 2026, con filigrana “BOZZA”, campi da completare e data del parere della Conferenza unificata indicata come “XXX”. I punteggi e le formule qui descritti appartengono a questa versione di lavoro: non vengono presentati come regole già definitive o automaticamente applicabili a ogni gara. La data dell’articolo non è la data di emanazione del documento.
In questo approfondimento
1. Uno schema operativo per gli enti concedenti
Il testo organizza in 20 sezioni le indicazioni per redigere i bandi di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico-ricreativo. Ogni tema è accompagnato da spiegazioni e formule che l’ente dovrebbe adattare alla propria procedura. Per i punti di ormeggio è prospettato un utilizzo come riferimento, nei limiti di compatibilità con la disciplina specifica.
Il percorso trova la propria base nell’articolo 8 del D.L. 32/2026, convertito dalla legge 71/2026, che prevede la sottoposizione dello schema alla Conferenza unificata per acquisirne il parere. Il comunicato MIT del 13 luglio 2026 documenta il confronto con enti territoriali e associazioni. Queste fonti inquadrano il percorso istituzionale; non certificano l’approvazione della copia qui esaminata.
La bozza individua nella legge 118/2022, nel Codice della navigazione e nel relativo regolamento il quadro primario. Descrive un’applicazione selettiva del Codice dei contratti pubblici, in relazione ai richiami pertinenti, e richiede di considerare anche norme regionali e pianificazione locale. Precisa inoltre che lo schema non dovrebbe interferire con procedure già avviate o concluse alla sua pubblicazione.
Nel richiamare il calendario degli affidamenti, il documento indica l’avvio almeno sei mesi prima della scadenza e, comunque, entro il 30 giugno 2027; richiama inoltre la scadenza del 30 settembre 2027. Sono riferimenti alla disciplina citata dalla bozza, da coordinare con gli atti applicabili alla singola concessione: la continuità fino al subentro non va letta come una proroga senza limiti.
Riferimenti nel PDF: introduzione e premesse, pp. 1-6; sezione 2, p. 7.
2. Lotti, servizi minimi e requisiti: le scelte che spettano all’ente
La preparazione della gara parte dalla ricognizione delle aree, dai vincoli ambientali e urbanistici e dalla loro effettiva utilizzabilità. La valutazione della scarsità della risorsa viene collegata a criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, con un ruolo delle metodologie regionali. La disponibilità fisica di costa, da sola, non è considerata sufficiente.
I lotti possono essere ridisegnati rispetto alle concessioni esistenti, anche accorpando più aree, in coerenza con la pianificazione e con criteri di proporzionalità. In caso di accorpamento, il testo contempla gli indennizzi ai diversi uscenti interessati. Le schede dei lotti dovrebbero descrivere superfici, opere, destinazioni, interventi necessari e valori economici rilevanti.
Lo schema distingue stabilimenti balneari, ristorazione, spiagge libere attrezzate e altre tipologie. I servizi minimi proposti sono dichiarati indicativi e non vincolanti per gli enti, che devono coordinarli con la disciplina territoriale e possono prevedere requisiti ulteriori. Occorre quindi distinguere ciò che il futuro bando richiederà come livello obbligatorio da ciò che valuterà come miglioramento premiabile.
La partecipazione è contemplata in forma singola o associata. I numeri massimi di lotti ai quali concorrere e di concessioni aggiudicabili sono lasciati da definire; il testo considera anche raggruppamenti, consorzi e legami societari. Non emerge un unico tetto numerico nazionale già compilato.
Sui requisiti, la bozza richiama le cause di esclusione degli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti, la regolarità dei canoni e ulteriori condizioni. Per la capacità economica e professionale prospetta referenze bancarie o documentazione di bilancio, esperienza in attività comparabili e capacità di sostenere gli investimenti. Anche qui anni e stagioni minime restano da completare. Il possesso dei requisiti è previsto per tutta la durata del rapporto, con verifiche e possibili conseguenze sulla concessione.
Riferimenti nel PDF: pp. 2-5; sezioni 3-5, pp. 7-12; sezioni 11-12, pp. 17-19.
3. Da cinque a venti anni: la durata deve essere sostenuta dal PEF
La sezione 7 richiama una durata compresa tra 5 e 20 anni e propone due soluzioni: una durata stabilita dall’ente prima della gara, motivata dagli investimenti attesi, oppure una durata determinata all’aggiudicazione secondo criteri già indicati nel bando, sulla base degli investimenti proposti e del loro equilibrio economico-finanziario.
Il piano economico-finanziario, o PEF, assume così una funzione centrale. La bozza precisa che non gli viene attribuito un punteggio; anche la durata, nella seconda formula, non costituisce una voce da premiare. Il piano serve a dimostrare sostenibilità, recupero degli investimenti ed equa remunerazione del capitale.
La sezione 13 richiede un conto economico, uno stato patrimoniale e flussi di cassa previsionali, con indicatori quali TIR, VAN e WACC. Tra le voci considera opere e manutenzioni, attrezzature, interventi per sicurezza, risparmio idrico ed energetico, accessibilità, indennizzo ed eventuale acquisto dei beni dell’uscente. Il piano dovrebbe essere asseverato e accompagnato dal cronoprogramma delle opere.
Un passaggio rilevante riguarda i beni già posseduti dall’offerente: il loro valore, determinato con perizia, va rappresentato anche quando non richiedano ulteriore ammortamento. Per gli interventi sono richieste la coerenza edilizia e urbanistica e la disponibilità dei titoli necessari, oppure l’impegno ad acquisirli dopo l’aggiudicazione nelle ipotesi descritte dal testo.
La conseguenza operativa: costi del personale, gestione stagionale, servizi aggiuntivi e tempi degli investimenti devono risultare coerenti tra relazione tecnica, PEF e cronoprogramma. La durata massima non è un risultato automatico della domanda.
Riferimenti nel PDF: sezione 7, p. 14; sezione 13, pp. 19-21.
4. Indennizzo e beni dell’uscente: due componenti da distinguere
La sezione 6 descrive l’indennizzo a carico del subentrante richiamando gli investimenti non ancora ammortizzati, compresi quelli derivanti da calamità dichiarate o nuovi obblighi di legge, al netto degli aiuti pubblici percepiti e non rimborsati. Aggiunge la componente per l’equa remunerazione degli investimenti degli ultimi cinque anni.
Il valore dovrebbe essere determinato prima del bando con una perizia asseverata acquisita dall’ente, attraverso professionisti individuati secondo il procedimento descritto nel documento. La bozza richiama linee guida del Consiglio nazionale dei commercialisti: questo allegato non è presente nel PDF di 36 pagine esaminato, perciò da questa copia non è possibile ricostruirne il metodo di calcolo.
Il testo contempla una comunicazione preventiva agli uscenti per raccogliere la volontà di richiedere la perizia e di cedere determinati beni. Attribuisce le spese della perizia all’uscente che la richieda e prevede valori pari a zero nel bando se questi non la richiede. È un passaggio della proposta da verificare nel testo finale e nel procedimento concreto, senza dedurne una rinuncia già perfezionata o generalizzata.
La cessione di attrezzature e opere amovibili è trattata anche nella sezione 17: l’uscente può manifestare la disponibilità alla vendita e il concorrente l’impegno all’acquisto al valore periziato, con il coinvolgimento dell’ente. L’obiettivo è favorire riuso e continuità del servizio. Il prezzo dei beni ceduti e l’indennizzo vanno identificati separatamente nei documenti, evitando sovrapposizioni.
La formula proposta a pagina 14 prevede il pagamento di una quota non inferiore al 20% all’aggiudicazione e il saldo entro sei mesi. Sono condizioni della bozza, da considerare insieme alle garanzie e alla versione definitiva della procedura.
Riferimenti nel PDF: sezione 6, pp. 12-14; sezione 17, pp. 27-28.
5. Canone e cauzioni incidono sul fabbisogno finanziario
Il canone indicato nelle schede viene descritto come provvisorio, soggetto a conguagli, aggiornamenti e possibili variazioni legate alle opere. Nella formula-tipo, la prima annualità viene pagata prima della sottoscrizione del titolo.
Per la garanzia provvisoria lo schema propone il 2% della somma tra canone annuo moltiplicato per la durata prevista, indennizzo e valore dei beni eventualmente acquistati. Se la durata non è predeterminata, il riferimento proposto per il calcolo è di 20 anni. Per più lotti è prevista una garanzia distinta per ciascuno.
La cauzione definitiva dovrebbe essere rapportata a durata, canoni e impegni economici; la bozza indica un minimo di due annualità del canone, incrementato del residuo indennizzo da corrispondere. Prevede inoltre adeguamenti, reintegri e una possibile riduzione dopo il pagamento integrale delle componenti dovute. Liquidità iniziale e disponibilità delle garanzie sono quindi parte della fattibilità dell’offerta.
Riferimenti nel PDF: sezioni 8-10, pp. 14-17.
6. La proposta di griglia tecnica: sette ambiti, fino a 100 punti
La sezione 18 propone la seguente ripartizione. A pagina 32 lo stesso documento chiarisce che criteri e massimali sono ipotesi sottoposte alla valutazione discrezionale dell’ente, anche in relazione alle caratteristiche locali. La tabella descrive la bozza, non una griglia obbligatoria per tutte le gare.
| Ambito | Contenuti principali | Punti massimi |
|---|---|---|
| A. Qualità dell’intervento | Impianti, manufatti, funzionalità e inserimento architettonico. | 10 |
| B. Continuità funzionale | Impegno all’acquisto o alla vendita dei beni amovibili, riuso e continuità dei servizi. | 15 |
| C. Ambiente e sostenibilità | Risorse, certificazioni, inserimento ambientale, cantiere, materiali e attrezzature. | 15 |
| D. Accessibilità universale | Dotazioni e servizi per una fruizione inclusiva oltre i livelli minimi. | 10 |
| E. Politiche sociali e lavoro | Disabilità, giovani, salute e sicurezza, assorbimento dei lavoratori dell’uscente. | 15 |
| F. Offerta turistica | Diversificazione, destagionalizzazione, famiglie, animali da affezione e territorio. | 16 |
| G. Capacità e affidabilità | Esperienza, organizzazione, reddito, integrazione funzionale e correttivo sulle concessioni detenute. | 19 |
| Totale massimo tecnico proposto | 100 | |
La qualità viene quindi valutata su un insieme di elementi: infrastrutture, servizi, gestione, personale e rapporto con il territorio. Un singolo requisito, pur utile, non esaurisce la proposta tecnica.
7. UNI 11911, UNI ISO 13009 e UNI/PdR 125: il richiamo è esplicito
A pagina 33, nell’ambito C, il documento include il possesso di certificazioni volontarie rilasciate da organismi accreditati e cita UNI 11911, UNI/ISO 13009 e UNI/PdR 125, subordinandone la rilevanza alla pertinenza rispetto all’oggetto della concessione. Il massimale proposto è di 2 punti per il criterio.
Questa formulazione merita una lettura precisa: il testo non assegna 2 punti a ciascuna certificazione, non definisce una somma automatica tra certificati e non rende i tre riferimenti un requisito generale obbligatorio di ammissione. Il termine esemplificativo utilizzato e il richiamo alla pertinenza lasciano centrale la disciplina che sarà adottata nel bando.
Per il gestore, il lavoro utile consiste nel verificare il campo di applicazione del certificato, l’organizzazione e le attività coperte, la validità e l’accreditamento pertinente dell’organismo, collegando tali evidenze ai servizi oggetto della concessione. Un certificato va presentato insieme agli elementi che permettono di comprenderne la rilevanza per quella specifica offerta.
La nostra lettura operativa è che un sistema di gestione possa aiutare a organizzare anche le prove richieste in altri ambiti: procedure, controlli, formazione, gestione dei servizi e misurazione dei risultati. Questo collegamento organizzativo non comporta ulteriori punti automatici: ogni voce resta soggetta ai criteri e alle evidenze richiesti dalla gara.
Le certificazioni possono contribuire a documentare la qualità dell’organizzazione. Il loro valore in gara dipende da pertinenza, requisiti del bando e verifica dei documenti; non garantiscono l’aggiudicazione o il rinnovo della concessione.
Riferimenti nel PDF: sezione 18, criterio C, p. 33; precisazioni sulla discrezionalità dei punteggi a p. 32.
8. Accessibilità, ambiente e lavoro: quali contenuti diventano valutabili
Per l’accessibilità, la bozza affianca esempi di dotazioni di base a miglioramenti premiabili. Nella sezione sui servizi minimi propone un servizio igienico adattato, spazio di manovra per carrozzina mare nella doccia e percorsi continui verso i servizi e la battigia. Le misure riportate sono esempi dello schema, da coordinare con le norme e il bando applicabile.
Nel criterio D, fino a 10 punti, dettaglia postazioni ombreggiate con prese e privacy (2), sollevatori nei servizi igienici (3), aree a bassa stimolazione sensoriale (2), mappe e percorsi tattili (1), contenuti digitali accessibili, LIS o lettura facilitata (2). L’attenzione comprende disabilità motorie, sensoriali e cognitive e riguarda l’effettiva utilizzabilità dei servizi.
Per l’ambiente, oltre alle certificazioni, compaiono risparmio idrico ed energetico oltre gli obblighi, inserimento paesaggistico, gestione del cantiere e dei rifiuti, materiali e mezzi. Nell’offerta turistica vengono valorizzati servizi fuori dall’alta stagione, presidi igienico-sanitari, proposte per famiglie, esigenze alimentari e collegamenti con le risorse culturali ed enogastronomiche.
Il criterio E propone fino a 3 punti per l’impiego di persone con disabilità oltre gli obblighi, 4 per l’impegno ad assumere under 36, 3 per politiche sociali e salute e sicurezza, 5 per l’assunzione di lavoratori dell’uscente che traggano dall’attività la prevalente fonte di reddito familiare. Questi impegni richiedono un’organizzazione del personale e una copertura economica coerenti.
Riferimenti nel PDF: sezione 4, pp. 8-9; sezione 18, pp. 29-34.
9. Esperienza, imprese di prossimità e concentrazione delle concessioni
Il criterio G considera l’esperienza in attività comparabili, l’uso della concessione come prevalente fonte di reddito nei cinque anni precedenti e la struttura di una PMI di prossimità o di un’impresa familiare. Introduce inoltre un correttivo di meno un punto per ogni concessione già detenuta, direttamente o indirettamente, nel territorio di riferimento dell’ente.
I criteri G.3 e G.3-bis propongono fino a 8 punti per determinate forme di integrazione con strutture ricettive o servizi ulteriori confinanti o di immediata prossimità, per operatori già titolari di concessione e previa verifica dell’infungibilità funzionale. I due criteri sono alternativi e non cumulabili. La semplice vicinanza geografica non esaurisce le condizioni descritte: contano integrazione, investimenti, infrastrutture e qualità dei servizi concretamente dimostrabili.
Riferimenti nel PDF: sezione 18, pp. 31-35.
10. Offerta economica: il limite è riferito al punteggio tecnico
La sezione 19 collega la componente economica al rialzo sull’indennizzo e, per comprovate esigenze, anche sul canone. In assenza di rialzo prevede zero punti. Il limite complessivo proposto è il 10% del massimo tecnico; la quota attribuibile al rialzo del canone non dovrebbe superare il 30% del punteggio economico.
Con 100 punti tecnici, la lettura aritmetica di questi limiti conduce a un massimo di 10 punti economici, di cui al massimo 3 per il canone. Non coincide quindi con una ripartizione 90/10 su un totale di 100. È un esempio ricavato dalla formulazione della bozza, non il punteggio già stabilito per una gara concreta.
Il testo presenta ancora passaggi da coordinare: la spiegazione menziona il rialzo sull’indennizzo e l’eventuale canone, mentre la formula esemplificativa sviluppa il rialzo sul canone e conserva un massimale non compilato. È quindi prematuro ricavarne un algoritmo universale per calcolare il punteggio economico.
La sezione 20 prospetta l’aggiudicazione secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, sommando componente tecnica ed economica. Contempla un’unica offerta valida e idonea, un’eventuale soglia minima, regole per le parità e lo scorrimento della graduatoria dopo verifiche o rinunce. La formula indica la stipula entro 60 giorni dalla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione e la decorrenza dal verbale di consegna dell’area, secondo le condizioni autorizzative descritte.
Riferimenti nel PDF: sezioni 19-20, pp. 35-36.
11. Gli impegni continuano dopo la gara
La bozza prevede controlli strutturati almeno biennali sull’erogazione dei servizi e sulla realizzazione degli investimenti. Il concessionario dovrebbe collaborare alle richieste documentali e alle ispezioni. Mancata attuazione di opere, investimenti o attività può portare all’avvio del procedimento di decadenza: il testo non descrive una perdita del titolo automatica e priva di procedimento.
L’ente potrebbe richiedere anche servizi di interesse generale sulle spiagge libere limitrofe, come pulizia, salvamento, gavitelli e percorsi accessibili. Estensione e caratteristiche restano da definire localmente; la proposta distingue il loro inserimento come obbligo esecutivo oppure come criterio premiale.
Per il subingresso e l’affidamento a terzi della gestione prevalente, la sezione 15 propone tre condizioni cumulative: un periodo minimo di gestione, la realizzazione di una quota degli investimenti e almeno una verifica periodica positiva. Anni e percentuali sono ancora indicati con “XX”. Sono contemplate deroghe per successioni, procedure concorsuali, impossibilità sopravvenute e altre ipotesi straordinarie; restano autorizzazione dell’ente e verifica dei requisiti del subentrante.
La sezione 18 chiede inoltre di trasferire nel titolo concessorio e mantenere durante il rapporto gli elementi premiati in gara. La lettura gestionale è concreta: occorre conservare le evidenze dell’attuazione, non soltanto la relazione presentata al momento dell’offerta.
Riferimenti nel PDF: sezioni 15-16, pp. 21-27; chiusura della sezione 18, p. 35.
12. Come trasformare la lettura della bozza in un dossier utile
In attesa degli atti applicabili alla singola procedura, la preparazione può concentrarsi su informazioni verificabili. Le seguenti sono indicazioni operative della redazione, ricavate dai temi del documento:
- Ricostruire il lotto e i vincoli: titolo, planimetrie, destinazioni, opere e autorizzazioni, servizi minimi e interventi compatibili.
- Ordinare investimenti e beni: documenti di spesa, contributi ricevuti, ammortamenti, stato delle attrezzature ed eventuale disponibilità alla cessione.
- Collegare progetto e numeri: investimenti, risorse finanziarie, personale, servizi aggiuntivi, cauzioni e cronoprogramma devono essere leggibili nello stesso quadro economico.
- Documentare la qualità: certificati pertinenti, campo di applicazione e validità, controlli interni, manutenzioni, formazione e registrazioni dei servizi.
- Descrivere l’accessibilità reale: percorsi, dotazioni, assistenza, informazione accessibile e modalità di gestione, con evidenze misurabili.
- Preparare il controllo degli impegni: per ciascuna proposta, indicare responsabile, tempi, costo, documento di prova e modalità di verifica nel corso della concessione.
La preparazione può essere supportata da checklist di verifica e da un dossier documentale costruiti sulle caratteristiche della struttura e sugli atti della singola procedura. Contattaci per approfondire il percorso.
Restano da verificare nel testo definitivo e nei bandi locali soprattutto i massimali e le regole di attribuzione dei punteggi, i limiti sui lotti, le formule economiche, le soglie sul subentro e la documentazione richiesta. La bozza offre una traccia articolata: il passo utile è costruire un progetto sostenibile e dimostrabile, aggiornandolo alle condizioni effettivamente adottate dall’ente.
Fonti e criteri di lettura
- Fonte principale: documento di lavoro “Indicazioni operative agli enti concedenti per la redazione di bandi di gara finalizzati all’affidamento di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali…”, PDF “bando tipo.pdf”, 36 pagine, con filigrana “BOZZA”, acquisito e letto integralmente dalla redazione il 4 ottobre 2026. I riferimenti di pagina nell’articolo riguardano questa copia.
- Contesto normativo: Gazzetta Ufficiale, articolo 8 del D.L. 32/2026 nel testo coordinato con la legge 71/2026.
- Percorso istituzionale: MIT, comunicato del 13 luglio 2026 sul tavolo di consultazione.
Le descrizioni del documento sono distinte dalle indicazioni operative della redazione. Non è attribuita a questa copia una data di approvazione o una corrispondenza certificata con altre versioni circolate. L’articolo è un approfondimento informativo sullo schema e non sostituisce l’esame del bando applicabile e della documentazione della singola concessione.
Per il contesto precedente: la notizia sulle anticipazioni del 30 settembre. Per la preparazione: qualità e certificazioni nel dossier di gara.
